Suicidio in Casa di Riposo: La Cassazione Chiarisce la Responsabilità Extracontrattuale dei Congiunti

La questione della responsabilità delle strutture assistenziali in caso di suicidio di un paziente è complessa e ha visto negli anni un’evoluzione giurisprudenziale significativa. La sentenza numero 4644 del 21.02.2025, emessa dalla III Sezione della Corte di Cassazione, con presidente Scrima e relatore Porreca, offre un chiarimento fondamentale: la responsabilità della struttura assistenziale per i danni da lesione del rapporto parentale dei congiunti della vittima primaria è da qualificarsi come responsabilità extracontrattuale, con conseguente riparto dell’onere probatorio ex art. 2043 del codice civile. Questo significa che i familiari che lamentano un danno derivante dal suicidio di un loro congiunto ospitato in una struttura devono dimostrare, in prima persona, la condotta colposa della struttura e il nesso causale tra tale condotta e l’evento dannoso.

Illustrazione stilizzata di una bilancia della giustizia con un punto interrogativo

I Fatti di Causa e i Giudizi di Merito: Il Caso di Tizia

Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, Tizia, una paziente psichiatrica ospite di una struttura socio-assistenziale, si era tolta la vita durante il suo soggiorno. I suoi prossimi congiunti avevano quindi convenuto in giudizio la Cooperativa che gestiva la struttura, chiedendo il risarcimento del danno parentale subito a causa dell’asserita omessa vigilanza e controllo sull’ospite. La Cooperativa si era difesa sostenendo che il proprio compito era limitato alla fornitura di vitto e alloggio, mentre l’assistenza sanitaria e la vigilanza spettavano alla competente ASL.

La Natura della Responsabilità: Oltre il Rapporto Contrattuale

È importante premettere che, di norma, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce effetti protettivi in favore dei terzi. Fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 1372, secondo comma, del codice civile. Questo principio stabilisce che il contratto ha efficacia solo tra le parti contraenti. Di conseguenza, l’autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni a loro derivati dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria viene qualificata come illecito aquiliano, collocandosi quindi nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (come già affermato dalla Cass. 11320/22).

La Corte di Cassazione, nel riprendere la motivazione della corte di merito, ha sottolineato come, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza, debba escludersi che l’azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell’art. 1218 del codice civile. Quest'ultimo articolo disciplina la responsabilità contrattuale.

L'Onere della Prova: La Dimostrazione della Colpa

La sentenza chiarisce ulteriormente che, in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra i congiunti e la struttura, la loro pretesa risarcitoria si fonda sull’art. 2043 del codice civile. Questo articolo sancisce che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Pertanto, spetta ai congiunti danneggiati l’onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, ovvero:

  • La condotta colposa della struttura: dimostrare che la struttura non ha adottato le misure di vigilanza e controllo necessarie e adeguate alla condizione del paziente.
  • Il nesso causale: provare che la condotta colposa della struttura sia stata la causa diretta o indiretta del suicidio del congiunto.
  • Il danno: quantificare il danno parentale subito a seguito della perdita del congiunto.

Diagramma che illustra gli elementi della responsabilità extracontrattuale: Condotta Colposa + Nesso Causale + Danno Ingiusto = Obbligo di Risarcimento

Il Ruolo della Vigilanza e il Caso Concreto

L'estensione e il contenuto dell'obbligo di vigilanza, infatti, variano in funzione delle circostanze del caso concreto e si intensificano con l'accrescersi del rischio che il degente possa causare danni, o patirne. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27195/2019, ha ribadito questo principio.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Terni, i consulenti medici incaricati hanno escluso profili di censura nel comportamento dei sanitari coinvolti. La motivazione della sentenza ha evidenziato come lo psichiatra debba valutare, in relazione a motivazioni cliniche giustificanti legate ad evidenze cliniche condivise e nel rispetto di buona pratica clinica, nell’attualità e concretezza del caso specifico e non attraverso astratte possibilità teoriche o ipotesi cliniche di ricerca o accumuli non contestualizzati, generici, diluiti nel tempo, di pretesi ed aspecifici fattori di rischio (soprattutto interpretati col senno del dopo) le variazioni del rischio suicidario.

In particolare, la Corte ha rilevato che, a differenza di molti casi già oggetto di pronunce giurisprudenziali, in relazione a questa paziente non vi era alcuna storia pregressa, né alcuna evidenza di disturbo psichico attuale. Secondo il Tribunale, a fronte dei molteplici fattori che la stessa Raccomandazione del Ministero della Salute n. 10/2011 richiede di valorizzare al fine di prevenire il rischio di suicidio nei pazienti, la sola circostanza dello stato di intossicazione alcolica della paziente non poteva ragionevolmente indurre i sanitari a orientarsi verso l’evento poi in concreto accaduto.

Infografica che illustra i fattori di rischio suicidario secondo la Raccomandazione Ministero della Salute n. 10/2011

La Sentenza 50944/2019: Il Ruolo del Direttore RSA

Un caso emblematico che merita di essere citato è quello affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 13 settembre 2019 n. 50944. In questa occasione, la Corte ha chiarito alcuni punti nodali della responsabilità del direttore di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) nel caso di suicidio di un paziente affetto da malattia mentale.

In questo precedente, il Tribunale aveva assolto gli imputati, tra cui alcuni operatori sanitari e il direttore, con formula "perché il fatto non sussiste". La Corte d'Appello, tuttavia, aveva parzialmente riformato la sentenza, condannando solo il direttore della struttura per il reato di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), ritenendo che avesse omesso di adottare le cautele necessarie ad impedire il suicidio della persona incapace per malattia mentale.

I Giudici della Cassazione, dopo un'approfondita disamina delle mansioni svolte dal direttore di RSA, hanno escluso la sua responsabilità penale. Hanno stabilito che la residenza sanitaria assistenziale non è una struttura ospedaliera e che il direttore, nel caso specifico, non rivestiva la qualifica di direttore sanitario. La Corte ha altresì statuito la mancanza degli elementi essenziali del reato di abbandono di incapaci, tra cui il dolo e una condotta tipica di "abbandono".

La Cassazione ha sottolineato come la condotta tipica del soggetto agente, sia attiva che omissiva, assume rilevanza penale quando è violato uno specifico dovere di cura o custodia determinando in tal modo lo stato di abbandono del soggetto passivo. Nel caso di specie, i Giudici hanno escluso che in capo al direttore amministrativo (non sanitario) della RSA potesse sussistere un dovere di cura. Per quanto concerne l'obbligo di custodia, la Corte ha precisato che, non essendo egli né il Direttore sanitario, né un medico con competenze psichiatriche, non è possibile ritenere che il dovere di custodia su di lui gravante comprendesse qualsivoglia prescrizione cautelativa e/o, addirittura, di c.d. contenzione meccanica.

RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA: PER CONSEGUIRE LA PATENTE, MA ANCHE SE CE L'HAI GIà

Posizione di Garanzia e Doveri di Custodia

La giurisprudenza ha più volte affermato che colui che è tenuto a porre in essere una qualsiasi condotta volta a impedire uno stato di pericolo riveste una posizione di garanzia. Tale posizione non deve necessariamente provenire da una norma di legge o da un regolamento, ma può derivare anche da una situazione di fatto, quale la presa in carico del paziente da parte di un medico.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la condotta tipica del soggetto agente, sia attiva che omissiva, assume rilevanza penale quando è violato uno specifico dovere di cura o custodia determinando lo stato di abbandono del soggetto passivo.

Evoluzione Giurisprudenziale e Casi Contrastanti

L'orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità per suicidio in strutture sanitarie ha conosciuto un'evoluzione. Inizialmente, si è teso ad affermare che, nell'ambito del trattamento sanitario non obbligatorio di persone incapaci, l'obbligo di custodia da parte del personale della struttura deve essere adempiuto senza violare la libertà terapeutica e la dignità del malato (Cass. 22.01.1998).

In senso difforme, tuttavia, la Cassazione ha anche ritenuto responsabile il direttore sanitario di una struttura medica per la mancata predisposizione delle cautele organizzative idonee ad evitare l'allontanamento di un soggetto psicopatico, poi ritrovato morto (Cass. 11/05/2017 n. 44013). In questo caso, era stata provata la consapevolezza del direttore delle carenze della struttura e della concreta possibilità di allontanamento del paziente, desumibile dalla patologia e da precedenti allontanamenti.

Ancora, la Cassazione ha ritenuto la responsabilità penale per omicidio colposo di un medico psichiatra per il suicidio di un paziente schizofrenico all'interno di un ospedale pubblico (sentenza del 18/05/2017 n. 43476). In questo scenario, il padre del defunto lamentava la responsabilità della struttura ex art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose.

La Figura dei "Terzi Protetti dal Contratto"

È fondamentale ribadire che il congiunto agisce iure proprio, rimanendo estraneo al contratto avente ad oggetto le prestazioni di cura, assistenza e controllo. La figura dei "terzi protetti dal contratto" è limitata ai soli casi in cui l'interesse del terzo è intimamente connesso a quello del creditore. Solo per le prestazioni relative alla procreazione è configurabile un interesse anche in capo al padre e al nascituro, benché il contratto sia concluso tra la gestante e la struttura. Al di fuori di questo caso, l'esecuzione della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, e torna applicabile la regola generale dell'efficacia del contratto limitata alle parti.

tags: #suicida #depresso #in #casa #di #riposo