Psicoterapia e Arresti Domiciliari: Un Intreccio Complesso tra Salute Mentale e Giustizia

La gestione della salute mentale nel contesto del sistema giudiziario presenta sfide significative, soprattutto quando si interseca con misure restrittive della libertà personale quali gli arresti domiciliari. Le vicende che coinvolgono individui con problematiche psichiatriche e sottoposti a provvedimenti cautelari o esecutivi mettono in luce la necessità di un approccio integrato, capace di bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto alla cura e alla riabilitazione. La Regione Veneto, attraverso la DGR n. 210 del 18 febbraio 2020, ha attivato una "struttura sanitaria sperimentale residenziale idonea per l’applicazione della libertà vigilata residenziale (art. 228 cp), ovvero per gli arresti domiciliari in luogo di cura (art. …)", rimodulando una richiesta del Tribunale di Venezia di incrementare i posti in REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) disponibili. Questa iniziativa, sebbene mirata a rispondere a un bisogno concreto, solleva interrogativi cruciali riguardo all'efficacia, all'appropriatezza e alla validità scientifica degli strumenti impiegati, nonché alla tutela dei diritti dei pazienti.

Struttura di un centro di salute mentale

La Struttura Sperimentale Veneta: Profilazione e Collocazione

La struttura attivata presso gli Istituti Polesani di Ficarolo (Rovigo) prevede 30 posti letto articolati in due aree distinte. L'Area di Profilazione, con 20 posti letto, è destinata all'approfondimento della situazione clinica ai fini dell'analisi criminale. L'Area di Collocazione, con 10 posti letto, garantisce, una volta emessa l'ordinanza del Magistrato, la tempistica necessaria per l'inserimento dell'utente nella struttura detentiva individuata. Un elemento di particolare interesse è l'Area CePAC (Centro di Profilazione e Analisi Criminologica), il cui scopo è fornire al Magistrato strumenti per la valutazione degli interventi riguardanti il reo "folle". Per questa attività, in linea con la Carta dei Servizi, ci si affida all'osservazione clinica e a indagini psicodiagnostiche, incentrate su una batteria di test. Il progetto originario include circa 16 valutazioni in ambito cognitivo, psicopatologico e dei bisogni di cura. In ambito di profilazione criminologica, vengono indicati due strumenti: la HCR-20 e la PCL-R.

Criticità nella Valutazione e Profilazione

La scelta di investire in strutture di profilazione criminale per individui con disturbi mentali, soprattutto in un contesto come quello veneto caratterizzato da una spesa per la salute mentale tra le più basse in Italia e da una carenza di psichiatri e psicologi rispetto alla media nazionale, solleva serie perplessità. I dati SISM 2022 evidenziano una situazione critica, con un numero di psichiatri inferiore ai due terzi e di psicologi circa la metà rispetto alla media nazionale. La situazione della neuropsichiatria infantile è altrettanto preoccupante, con minori di 14 anni costretti a ricoveri in reparti psichiatrici per adulti a causa della mancanza di strutture dedicate.

In questo scenario, l'enfasi posta su strutture di profilazione criminale per "rei folli" appare quantomeno discutibile. La letteratura scientifica sulla violenza (1) suggerisce che gli aspetti situazionali giocano un ruolo predominante rispetto a quelli puramente personali, mettendo in discussione l'efficacia di una profilazione basata esclusivamente sull'osservazione clinica in un ambiente istituzionale, che potrebbe non riflettere il comportamento dell'individuo negli ambienti ordinari di vita.

Inoltre, il privilegio accordato a test come la HCR-20 e la PCL-R è criticato sulla base di metanalisi che ne hanno dimostrato la fragilità predittiva (2,3). La validità predittiva della profilazione criminale in generale è stata messa in discussione da studi che evidenziano come essa possa basarsi più su "fantasie della psicologia popolare" che su solide basi scientifiche (4,5).

Un altro aspetto critico riguarda la tutela dei diritti del malato mentale. Sottoposto a una sorta di perizia protratta, il paziente si trova spesso senza la possibilità di una paritaria presenza del proprio consulente di parte, impedendo un aperto contraddittorio tra esperti basato su dati condivisi.

L'Articolo 89 TU 309/90: Un Bilanciamento tra Esigenze Cautelari e Recupero Terapeutico

L'articolo 89 del Testo Unico sugli stupefacenti (TU 309/90) disciplina l'accesso agli arresti domiciliari per imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, cercando di bilanciare le esigenze cautelari, la tutela della collettività e il diritto al recupero terapeutico. La ratio fondamentale di questa norma risiede nella tutela del "recupero" psicofisico degli infrattori che si siano sottoposti o intendano sottoporsi a un programma terapeutico.

In sostanza, l'Art. 89 TU 309/90 prevede la possibilità di trasformare la custodia cautelare intramuraria in arresti domiciliari qualora il soggetto abbia già in corso un programma terapeutico o intenda seriamente sottoporvisi durante la custodia cautelare. Il Legislatore, consapevole della potenziale natura criminogenetica della detenzione intramuraria, ha introdotto questa misura per evitare contatti sfavorevoli o controproducenti con il regime carcerario, che può ostacolare il recupero e la risocializzazione del reo.

Pensionato al parco con il figlio legato ora ai domiciliari - Estate in diretta 21/06/2024

La Presunzione di Adeguatezza degli Arresti Domiciliari

Come evidenziato da Opilio & Portelli (2008), l'Art. 89 TU 309/90 si fonda sulla necessità di evitare ogni sorta di contatto tra il tossicodipendente che intende disintossicarsi e il regime carcerario. Pertanto, sussistendo le circostanze previste, viene introdotta una presunzione di adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari. Questa presunzione deriva dalla consapevolezza che la carcerazione intramuraria può essere inutilmente afflittiva e non riabilitante. Zaina (2006) sottolinea come la riforma introdotta dalla L. 49/2006 abbia ulteriormente enfatizzato l'esigenza del recupero del soggetto tossicodipendente, pur garantendo la protezione dell'interesse pubblico alla pace sociale.

L'Art. 89 TU 309/90 presume quindi la minore invasività anti-terapeutica degli arresti domiciliari rispetto alla detenzione in carcere. Bassi (2010) ribadisce che è sempre necessario che sussista il rischio che l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero dell'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo pone la "cura" su un piano di preminenza rispetto alla riabilitazione meramente o eminentemente pedagogica, in linea con il comma 3 dell'art. 27 della Costituzione.

La novella del 2006 ha operato una parificazione tra i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti (Ser.D.) e le strutture private autorizzate. Inoltre, l'amministrazione penitenziaria è gravata dall'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari, ove tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata e convenzionata con il Ministero della giustizia.

La Non Automaticità degli Arresti Domiciliari: Le Eccezionali Esigenze Cautelari

Nonostante la ratio favorevole alla terapia, l'Art. 89 TU 309/90 non prevede un'applicazione automatica. L'inciso "ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" indica chiaramente che la misura può essere negata qualora prevalgano tali esigenze. Il comma 1 dell'art. 275 del Codice di Procedura Penale (Cpp) impone al Magistrato di scegliere misure cautelari tenendo conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Bassi (ibidem) puntualizza che la presunzione di preferenza per gli arresti domiciliari opera solo al ricorrere di presupposti tassativamente indicati dalla legge, in linea con il principio di adeguatezza di cui al comma 1 dell'art. 275 Cpp. Pertanto, l'extramurarietà privilegiata dall'Art. 89 TU 309/90 viene meno qualora emergano tratti personali estremamente e pericolosamente antisociali nel soggetto agente.

La giurisprudenza di legittimità, come Cass., sez. pen. VI, 20 febbraio 2002, n. 22122, ha evidenziato che il concetto di rilevanza delle esigenze cautelari incide sulla gradualità della loro intensità, e che qualsivoglia esigenza terapeutica deve recedere in nome della finalità genericamente rieducativa del trattamento sanzionatorio, in ossequio all'art. 27, comma 3, Cost. Parimenti, Cass., sez. pen. II, 11 luglio 2019, n. 39342 nega un'applicabilità automatica degli arresti domiciliari ex Art. 89 TU 309/90 ove sussistano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".

Bilancia della giustizia e simbolo della salute mentale

La Contestualizzazione della Pericolosità Sociale

L'incompatibilità tra condotta estremamente antisociale e arresti domiciliari ex Art. 89 TU 309/90 è predicata anche da altre pronunce della Cassazione. Di conseguenza, lo status di tossicodipendente/alcoldipendente e la sussistenza di un piano terapeutico di recupero non costituiscono un lasciapassare automatico verso forme custodiali cautelari extramurarie. La concessione del beneficio dipende dal pericolo specifico di antisocialità concreta.

Cass., sez. pen. […], 16 giugno 2005, n. 34218 fa notare che la precettività degli arresti domiciliari non è automatica "quando sussiste un pregiudizio potenziale all’interesse di tutela della collettività, di tale consistenza da non poter essere compensato rispetto alle esigenze di recupero del tossicodipendente". Pertanto, la pericolosità antisociale viene dichiarata incompatibile con la concessione del beneficio extramurario.

Bassi (ibidem) asserisce che il Giudice, ai sensi della lett. a) Art. 274 Cpp, dovrà valutare se la sottoposizione a una misura meno afflittiva possa comportare il definitivo pregiudizio per le prove da assumere nel dibattimento. Analogamente, si valuterà il pericolo di fuga (lett. b) Art. 274 Cpp), desumibile da elementi quali la mancanza di radicamento nel territorio nazionale, contatti all'estero e patrimonio. La sussistenza di tali esigenze può essere dedotta anche in virtù delle modalità di azione e della gravità dei fatti di reato, tenuto conto dei precedenti penali (lett. c) Art. 274 Cpp).

In sintesi, esistono esigenze cautelari, massimamente ex lett. a), b), c) Art. 274 Cpp, che ostano all'applicazione automatica degli arresti domiciliari per il soggetto tossicomane già sottoposto a un piano terapeutico di recupero. La tutela dell'ordine pubblico, del non inquinamento delle prove e dell'ostacolo alla fuga prevalgono sulla "ratio" del "proseguimento della terapia".

L'Intervento Psicologico Domiciliare: Un Setting Terapeutico Alternativo

L'intervento psicologico domiciliare si configura come un intervento psicologico-clinico rivolto all'utente mediante un setting specifico, quello domestico. Il professionista interviene nel contesto di convivenza dell'utente per trattare problematiche che richiedono la sua presenza concreta nelle dinamiche relazionali della persona. L'obiettivo è favorire e attivare risorse personali e familiari atte a promuovere lo sviluppo del contesto di convivenza in cui l'utente è inserito.

Questo tipo di intervento può essere richiesto da diverse figure: genitori o familiari, magistrati, insegnanti, servizi sociali, psichiatri, servizi socio-sanitari, cooperative sociali. Può essere svolto individualmente o in collaborazione con altre figure professionali (educatori, assistenti sociali, volontari). L'intervento si rivolge al singolo e alle dinamiche relazionali nel loro contesto naturale, offrendo la possibilità di intervenire rispetto a soggetti che, per cause mediche o psichiche, faticano a raggiungere lo studio del professionista o un servizio territoriale, sentendosi o ritrovandosi "bloccate" in casa. L'intervento psicologico domiciliare ha permesso di creare rapporti unici tra psicologo e utenti, offrendo un'alternativa terapeutica preziosa in situazioni di fragilità e limitazione della mobilità.

Grave Patologia Psichica del Condannato e Detenzione Domiciliare

La Corte di Cassazione Penale, Sez. I, con sentenza n. 29488/19, è intervenuta sulla detenzione domiciliare, affermando la possibilità di applicare tale misura anche in ipotesi di grave patologia psichica del condannato. La Corte ha ritenuto che sia in contrasto con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma Cost.) la mancata previsione di percorsi terapeutici esterni e misure alternative alla detenzione carceraria per i casi di accertata incompatibilità con l'ambiente carcerario, tenendo conto della salute dei malati psichici e della pericolosità del condannato.

In assenza di un complessivo intervento del legislatore, la Corte ha ritenuto applicabile lo strumento della detenzione domiciliare di cui all'art. 47ter co. 1 e 1 bis dell'ordinamento penitenziario. In particolare, la valutazione di applicabilità della detenzione domiciliare "in deroga" non può essere ostacolata dall'entità del residuo di pena, dal titolo del reato o dall'attuale sottoposizione a regimi detentivi differenziati.

La Giustizia Riparativa e il Contenzioso Tributario

La recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha introdotto organicamente la disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano, rappresentando una delle innovazioni più rilevanti. Parallelamente, il contenzioso tributario continua a costituire una delle principali criticità della Corte di Cassazione italiana. Il dibattito sulla riforma istituzionale dello Stato, che tocca l'architettura stessa dello Stato e l'unità del Paese, vede contrapposte posizioni che vanno oltre la mera gestione del potere.

L'Evoluzione della Custodia Cautelare per i Soggetti Tossicodipendenti

All'inizio degli anni ottanta, si è assistito a un vertiginoso aumento degli ingressi in carcere di soggetti tossicodipendenti, quadruplicatisi in quattro anni. Questa progressione numerica ha spinto il legislatore ad adottare i primi provvedimenti di tipo decarcerezante, riconoscendo la necessità di percorsi preferenziali che portassero questi soggetti a scontare la pena in luoghi alternativi al carcere, come le comunità terapeutiche.

La giurisprudenza ha sfruttato la riforma della custodia cautelare operata dalla legge n. 532/'82 per consentire agli imputati tossicodipendenti di evitare la custodia cautelare in carcere. Sebbene le norme non riguardassero specificamente la loro esecuzione penale, i giudici hanno interpretato la possibilità di disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanesse in stato di arresto nella propria abitazione o in luogo di privata dimora, o in un luogo pubblico di cura o di assistenza.

La dottrina dell'epoca ha espresso critiche sull'uso del nuovo istituto della detenzione domiciliare presso un luogo di cura, paventando la creazione di un "diritto speciale" o "premiale" per i tossicodipendenti. Si sottolineava l'esigenza che la misura cautelare fosse concessa nel rispetto del principio di eguaglianza, valutando la posizione dell'imputato tossicodipendente secondo i parametri adottati per tutti gli altri imputati, senza attribuire peso alla sola condizione di tossicodipendenza.

La legge n. 398, del 28 luglio 1984, ha poi trasfuso la disciplina degli arresti domiciliari o "in un luogo pubblico di cura o di assistenza" nel nuovo art. 254-bis del codice di procedura penale, prevedendo che potessero essere adottati anche nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura fosse obbligatoria, quando risultava "evidente" l'insussistenza delle ragioni cautelari.

Un passo decisivo è stato compiuto con la legge n. 297, del 21 giugno 1985, che ha introdotto l'affidamento terapeutico e, con gli articoli 4-quinquies e 4-sexies, ha stabilito che l'autorità giudiziaria procedente dovesse tener conto del pregiudizio che avrebbe arrecato al tossicodipendente l'interruzione del programma terapeutico presso una comunità.

La Riforma del Codice di Procedura Penale e l'Art. 89 del T.U.

Nel 1988, con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la custodia cautelare nei confronti dei soggetti tossicodipendenti è stata regolata ex novo. L'orientamento favorevole alla cura è stato accentuato: il 5º comma dell'art. 275 prevedeva che il giudice non potesse disporre la custodia cautelare in carcere dell'imputato tossico o alcol dipendente che avesse in corso un programma di recupero comunitario, a meno che non ricorressero esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza".

Con l'approvazione del Testo Unico del 1990, il 5º comma dell'art. 275 c.p.p. è confluito nel primo comma dell'art. 89 dello stesso T.U., rubricato "Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici". La libertà del giudice di valutare lo scemare della pericolosità del tossicodipendente che ha intrapreso il programma è stata però parzialmente limitata dalle modifiche apportate dai decreti successivi, in particolare quelli introdotti sull'onda dell'emergenza conseguente alle stragi di mafia, che hanno portato all'introduzione dell'art. 4-bis nella legge n. 354 del 1975.

Indagini e Controversie: Il Caso dello Psicologo di Rebibbia

Una maxi indagine dei carabinieri a Roma, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di uno psicologo operante presso il carcere di Rebibbia. L'inchiesta ha ricostruito un sistema illecito all'interno del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) dell'ASL Roma 2, avviata nel 2017. Lo psicologo è finito agli arresti domiciliari, con l'ipotesi che intrattenesse rapporti con alcuni detenuti, avvalendosi anche del supporto di operatori volontari del Ser.D., per ottenere un incremento dei compensi corrisposti dalla ASL per il servizio di prevenzione del rischio di suicidio.

La ASL Roma 2 ha avviato un'indagine interna, sospettando un progetto regionale denominato "Progetto Sportello" nato nel 2019. La ASL ha garantito la massima collaborazione con la magistratura e le forze dell'ordine.

La Tutela della Salute in Regime Carcerario e le Misure Alternative

La Cassazione Penale ha più volte affrontato il tema delle misure cautelari in presenza di patologie sanitarie gravi. In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'imputato è affetto da patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adeguatamente in regime carcerario ordinario, il giudice deve disporre il trasferimento in regime di arresti domiciliari presso un idoneo luogo di cura, assistenza o accoglienza.

Tuttavia, il riconoscimento della necessità di periodici controlli clinici e strumentali, o brevi ricoveri esterni, non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante ai fini del divieto di custodia in carcere. Tali esigenze possono essere salvaguardate attraverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongano il trasferimento in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni.

La valutazione della gravità delle condizioni di salute e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione delle terapie nel circuito penitenziario. Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero.

La custodia cautelare in luogo di cura, prevista dall'art. 286 c.p.p., non è una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, ma una sua diversa modalità attuativa. Pertanto, quando il giudice ritenga venute meno le ragioni giustificatrici della custodia in luogo di cura, può disporre la custodia in carcere. Il diniego di applicazione della custodia cautelare in luogo di cura in sostituzione della custodia in carcere motivato con l'assenza di pericolosità dell'indagato è in contrasto con il dettato dell'art. 286 c.p.p., che non indica tra le condizioni per la tramutazione della misura un simile requisito, richiedendo soltanto che la persona si trovi in stato di infermità di mente da escludere o menomare grandemente la sua capacità di intendere e di volere.

La Sfida Culturale: Pena e Cura

La crescente presenza di pazienti autori di reato nei servizi sanitari e nelle strutture residenziali terapeutiche pone il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) di fronte a nuove sfide. La psichiatria di comunità è chiamata a svolgere un ruolo anche nelle politiche di sicurezza, confrontandosi con il binomio "pericolo/follia". Queste persone iniziano i percorsi di cura con regimi che prevedono misure di restrizione della libertà come libertà vigilata, arresti domiciliari o detenzione domiciliare.

Ciò ha reso indispensabile un rapporto più stretto con magistrati, giudici, avvocati e periti, richiedendo agli operatori professionali l'acquisizione di maggiori competenze giuridiche per impostare progetti terapeutici e riabilitativi adeguati alle disposizioni giudiziarie. L'accoglienza di queste persone nelle strutture psico-riabilitative è spesso accompagnata da timore, proporzionale alla gravità del reato commesso.

La chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) e la loro sostituzione con le REMS, unitamente al carcere, sollecitano un nuovo tipo di contenimento "relazionale-terapeutico" offerto dalle comunità. È fondamentale chiarire la profonda differenza tra la progettazione della cura (che include il concetto di "dimissibilità") e la tendenza a ragionare in funzione del "fine pena".

Il dilemma rappresentato dalla figura greca di Antigone sottolinea la problematica culturale, giuridica, clinica, socio-economica ed etica nel coniugare il concetto di pena (detenzione e tutela della collettività) e di "pericolosità sociale" con quello di cura (riabilitazione e percorso terapeutico dei pazienti). In quest'epoca di cambiamento, con la chiusura degli OPG, diventa imprescindibile individuare un linguaggio condivisibile tra tutte le figure coinvolte.

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