L'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione rappresenta un momento cruciale nel percorso formativo di ogni studente. Per coloro che presentano Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o altri Bisogni Educativi Speciali (BES), il cammino verso il diploma è caratterizzato da specifiche tutele e disposizioni normative volte a garantire pari opportunità e il pieno riconoscimento del loro percorso formativo. L'Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024, in linea con la normativa vigente, delinea le modalità di svolgimento delle prove d'esame per questi candidati, con particolare attenzione alle peculiarità previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La Composizione della Commissione d'Esame e il Ruolo del Consiglio di Classe
La commissione d'esame, nel definire le modalità di svolgimento delle prove, si basa su una documentazione fondamentale fornita dal consiglio di classe. Questa documentazione include il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con DSA o il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità. Questi piani sono il frutto di un lavoro collegiale che tiene conto delle attività didattiche svolte durante l'anno scolastico, delle valutazioni effettuate e delle specifiche necessità di supporto per l'autonomia e la comunicazione.

Il docente di sostegno e altre figure professionali che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico possono essere coinvolti nella predisposizione e nello svolgimento delle prove d'esame, su nomina del presidente della commissione, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe. Questo garantisce che le prove siano coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto dallo studente.
Tipologie di Prove d'Esame: Equipollenti e Non Equipollenti
Per gli studenti con disabilità, il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, distinguendo tra prove con valore equipollente e non equipollente, in stretta coerenza con quanto previsto dal PEI.
- Prove Equipollenti: Queste prove, pur potendo presentare adattamenti specifici, hanno lo stesso valore delle prove ordinarie e determinano il rilascio del diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. È importante sottolineare che nel diploma non viene fatta alcuna menzione dello svolgimento di prove equipollenti. La commissione predispone queste prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.
- Prove Non Equipollenti: Qualora le prove d'esame siano considerate non equipollenti, ovvero significativamente differenziate dal percorso ordinario, viene rilasciato un attestato di credito formativo, come previsto dall'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 62/2017. Il riferimento all'effettuazione di queste prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nel registro elettronico accessibile a tutti gli studenti della classe.
Strumenti Compensativi e Misure Dispensative per Studenti con DSA
Gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, affrontano l'Esame di Stato sulla base del proprio Piano Didattico Personalizzato (PDP). La commissione d'esame, informata dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove, garantendo l'utilizzo di strumenti compensativi e, ove necessario, tempi più lunghi per le prove scritte.
Tra gli strumenti compensativi che i candidati con DSA possono utilizzare, ove previsti dal PDP e già impiegati durante l'anno scolastico, figurano:
- Tempi più lunghi: Concessione di tempo aggiuntivo per l'effettuazione delle prove scritte, senza che ciò pregiudichi la validità della prova.
- Dispositivi per l'ascolto: Possibilità di usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato MP3.
- Supporto alla lettura: La commissione può individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte per garantire la piena comprensione, oppure provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico per i candidati che utilizzano la sintesi vocale.
Questi strumenti sono considerati funzionali allo svolgimento dell'esame e il loro impiego non viene menzionato nel diploma.
Percorsi Didattici Differenziati e Lingue Straniere
Un aspetto cruciale riguarda gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento di una o più lingue straniere. Questi candidati, valutati dal consiglio di classe con voti e credito scolastico relativi a tale percorso, sostengono prove d'esame differenziate e non equipollenti, finalizzate al rilascio dell'attestato di credito formativo.
Per i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, ma con dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, propone una prova orale sostitutiva. Anche in questo caso, gli studenti conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione, senza che la dispensa dalla prova scritta venga menzionata nel diploma.
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Studenti con Altri Bisogni Educativi Speciali (BES)
Per gli studenti con altri BES, formalmente individuati dal consiglio di classe, viene trasmesso alla commissione d'esame l'eventuale Piano Didattico Personalizzato. Per questi studenti non sono previste misure dispensative in sede d'esame, ma è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già impiegati durante l'anno scolastico o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, purché non ne venga pregiudicata la validità. Anche per questi candidati, il superamento positivo dell'esame porta al conseguimento del diploma.
Formato dei Testi e Tempi Differenziati per Candidati con Disabilità Visiva
Particolare attenzione è dedicata ai candidati con disabilità visiva. Per i candidati ciechi, le scuole possono richiedere al Ministero la trasmissione dei testi delle prove scritte anche in Braille. Per coloro che non conoscono il Braille, si possono richiedere formati audio o testuali, oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, autorizzando l'uso di altri ausili idonei abitualmente in uso. Per i candidati ipovedenti, i testi vengono trasmessi in conformità alle richieste delle scuole, che specificano tipologia, dimensione del carattere e interlinea.
La commissione ha inoltre la facoltà di assegnare tempi differenziati per l'effettuazione delle prove scritte ai candidati con disabilità. In casi eccezionali, tenendo conto della gravità della disabilità e delle relazioni del consiglio di classe, si può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni, sebbene ciò non sia la norma.
Il Colloquio Orale e la Valutazione
Il colloquio orale, momento centrale dell'esame, si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 62/2017. Ai candidati con disabilità vengono sottoposti materiali predisposti in coerenza con il loro PEI, dai quali prende avvio il colloquio. Le commissioni adattano, ove necessario, le griglie di valutazione delle prove scritte e orali al PEI.
Le Prove INVALSI e il Loro Ruolo
Le prove INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) sono prove nazionali standardizzate, somministrate in modo oggettivo e uguale per tutti gli studenti. Lo svolgimento delle prove INVALSI dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado costituisce requisito di ammissione all'Esame di Stato. Per gli studenti con disabilità e DSA, il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di queste prove, o specifici adattamenti. Tuttavia, è fondamentale notare che gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese e, di conseguenza, non conseguono il diploma.
Il Curriculum dello Studente
Il colloquio orale tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello Studente, un documento che raccoglie il percorso formativo, le esperienze, le competenze acquisite e le attività extrascolastiche dello studente. Questo approccio mira a valorizzare la globalità del percorso dello studente, andando oltre la mera valutazione delle singole prove d'esame.
In sintesi, la normativa sull'Esame di Stato per studenti con DSA e altri BES mira a garantire un percorso equo e inclusivo, adattando le modalità di valutazione e le prove d'esame alle specifiche esigenze di ciascun candidato, senza mai compromettere la validità del titolo di studio conseguito.
