La riforma del processo civile italiano, attuata sotto la guida del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha introdotto significative novità volte a snellire e velocizzare i procedimenti giudiziari. Tra queste, particolare rilievo assumono le cosiddette "ordinanze definitorie", disciplinate dagli articoli 183-ter e 183-quater del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). Sebbene l'intento del legislatore fosse quello di fornire strumenti per una definizione più rapida delle controversie, l'analisi delle nuove disposizioni rivela un quadro complesso, in cui le potenziali implicazioni positive sembrano essere oscurate da criticità prevalenti.
Le Origini e le Finalità della Nuova Disciplina
La genesi delle ordinanze definitorie affonda le radici in proposte elaborate dalla Commissione per il progetto di riforma del processo civile, nota come "progetto Luiso". L'obiettivo primario era quello di introdurre un provvedimento sommario e provvisorio, con efficacia esecutiva, ispirato a modelli di altri ordinamenti giuridici, come il référé provision del sistema processuale civile francese o il summary judgment anglosassone. L'idea era quella di consentire al giudice, in presenza di fatti costitutivi provati e di difese della controparte manifestamente infondate, di accogliere provvisoriamente la domanda, oppure, in senso speculare, di rigettarla qualora fosse palesemente infondata o presentasse vizi insanabili.
La legge delega del 26 novembre 2021, n. 206, ha dato il via libera all'introduzione di tali strumenti. Successivamente, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della delega, ha inserito nel codice di rito gli articoli 183-ter e 183-quater c.p.c. La finalità dichiarata era quella di accelerare e semplificare la decisione, introducendo un filtro nel giudizio di primo grado per le cause manifestamente fondate o infondate, configurando un esito alternativo alla sentenza.

L'Attuazione da Parte del Legislatore Delegato: Artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.
Il legislatore delegato ha concretizzato la volontà riformatrice attraverso due nuove disposizioni:
Articolo 183-ter c.p.c. (Ordinanza di accoglimento della domanda): Questa norma prevede che, nelle controversie di competenza del tribunale relative a diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, possa pronunciare un'ordinanza di accoglimento se i fatti costitutivi della domanda sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. Tale ordinanza può essere emessa per tutte le domande solo se i presupposti ricorrono per ciascuna di esse. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies, ma non acquista efficacia di giudicato né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Le spese di lite vengono liquidate contestualmente. Se non reclamata o se il reclamo è respinto, l'ordinanza definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.
Articolo 183-quater c.p.c. (Ordinanza di rigetto della domanda): In modo speculare, questa disposizione consente al giudice, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., di pronunciare un'ordinanza di rigetto se la domanda è manifestamente infondata, se manca o è incerto un requisito essenziale dell'atto introduttivo (art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.) e la nullità non è sanata, o se, nonostante l'ordine di rinnovazione o integrazione, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti. Anche in questo caso, l'ordinanza può riguardare tutte le domande solo se i presupposti sussistono per ognuna. L'ordinanza è reclamabile e non acquista efficacia di giudicato. Le spese sono liquidate con la stessa ordinanza. Se non reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

I Tratti Comuni alle Ordinanze Definitorie
Entrambe le ordinanze, sia quella di accoglimento che quella di rigetto, condividono alcuni tratti distintivi:
- Provvisorietà e Mancanza di Giudicato: La caratteristica fondamentale è che esse non acquisiscono efficacia di giudicato. Questo significa che non precludono alle parti la possibilità di riproporre la domanda o le difese in un successivo giudizio ordinario, sebbene la loro autorità non possa essere invocata in altri processi.
- Reclamabilità: Entrambe sono soggette a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. Questo introduce una fase intermedia di controllo sulla decisione del giudice di primo grado, che può comportare un allungamento dei tempi procedurali.
- Definizione del Giudizio: Se non reclamate o se il reclamo viene respinto, le ordinanze definiscono il giudizio di primo grado e non sono ulteriormente impugnabili.
- Liquidazione delle Spese: Con la stessa ordinanza, il giudice liquida le spese di lite, anticipando una decisione sull'aspetto economico del contenzioso.
Le Principali Questioni Interpretative e Criticità
Nonostante la chiara volontà riformatrice, l'introduzione delle ordinanze definitorie ha sollevato numerose questioni interpretative e critiche, che ne minano la potenziale efficacia e ne evidenziano le criticità prevalenti.
1. Ambito di Applicazione: Giudizi di Tribunale e Collegialità
Una prima questione riguarda l'applicabilità delle nuove disposizioni ai giudizi di tribunale riservati alla trattazione collegiale. Sebbene gli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. si riferiscano genericamente alle "controversie di competenza del tribunale", alcuni commentatori hanno sollevato dubbi sull'estensione della loro operatività ai collegi. La prassi e la dottrina tendono a considerare applicabili tali norme anche ai giudizi collegiali, interpretando il rinvio all'art. 183 c.p.c. in modo ampio. Tuttavia, la questione rimane aperta e potrebbe generare incertezze applicative.
2. Giudizi di Opposizione a Decreto Ingiuntivo
Altra problematica riguarda l'applicabilità delle ordinanze definitorie nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. La giurisprudenza di legittimità considera l'opposizione a decreto ingiuntivo come un giudizio ordinario di cognizione, il che suggerirebbe la possibilità di applicare le nuove norme. Tuttavia, alcuni sostengono che la possibilità di domandare e ottenere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., possa rendere superflua o incompatibile l'adozione di un'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter. La collocazione sistematica delle nuove disposizioni dopo l'art. 189 c.p.c., che disciplina la rimessione della causa in decisione, suggerisce che le ordinanze di rigetto possano essere pronunciate anche all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ma non prima.
3. Rito Semplificato di Cognizione
La compatibilità delle ordinanze definitorie con il rito semplificato di cognizione (artt. 702-bis ss. c.p.c.) è un ulteriore nodo interpretativo. Sebbene la loro collocazione sistematica e la finalità acceleratoria suggeriscano una possibile coesistenza, vi sono opinioni discordanti. Alcuni ritengono che il rito semplificato, già volto alla celerità, possa integrare le ordinanze definitorie, mentre altri ne evidenziano la potenziale incompatibilità, data la diversa struttura e le finalità specifiche del rito sommario. La prassi applicativa dei due procedimenti suggerisce che quest'ultima interpretazione possa prevalere, rendendo le nuove disposizioni scarsamente appetibili in tale contesto.
4. Esclusione dei Giudizi di Impugnazione
È ormai pacifico che le ordinanze definitorie non trovino applicazione nei procedimenti di impugnazione, poiché questi non sono considerati giudizi di primo grado, come espressamente richiesto dalle norme in questione.
5. Criticità Strutturali e di Incertezza
Le criticità più rilevanti, tuttavia, emergono dalla natura stessa dei provvedimenti e dalla loro incidenza sulla stabilità degli assetti processuali:
- Mancanza di Stabilità Definitiva: Il punto più dolente è la circostanza che, anche in caso di mancato reclamo o di rigetto dello stesso, l'assetto dato alla controversia tramite ordinanza non assume carattere di definitiva stabilità a causa della sua inidoneità al giudicato. Questo risulta poco incentivante per le parti, specialmente in quelle domande dove la disponibilità della cosa giudicata è cruciale (come, ad esempio, nelle domande ex art. 2908 c.c.).
- Duplicazione di Fase e Tempi Processuali: La reclamabilità dell'ordinanza comporta l'investitura di un giudice ulteriore nell'ambito dello stesso grado di giudizio. In caso di accoglimento del reclamo, la controversia viene riassegnata ad altro giudice, con intuibili effetti negativi sui tempi complessivi del procedimento, che dovrà essere riesaminato ex novo. Questo paradosso vanifica in parte la finalità acceleratoria che ha ispirato la riforma.
- Riferimenti Comparatistici Deboli: Il richiamo a istituti come il summary judgment anglosassone è stato oggetto di critiche, poiché le differenze strutturali e funzionali con le ordinanze definitorie italiane sono significative. Il summary judgment, infatti, mira a definire la controversia in modo definitivo, mentre le ordinanze ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. mancano di tale efficacia.
- Rischio di "Ordinanze Divinatorie": Alcuni commentatori hanno definito queste ordinanze come "divinatorie", sottolineando il rischio che la loro adozione si basi su una valutazione predittiva dell'esito finale del giudizio, piuttosto che su certezze probatorie consolidate.
- Incentivo alla "Provvisorietà": La natura provvisoria e non definitiva di tali ordinanze le rende meno attraenti per le parti che cercano una certezza giuridica. In situazioni analoghe, il codice del processo amministrativo offre soluzioni più stabili e definite.

La Prospettiva Critica e le Alternative
La critica prevalente evidenzia come le novità legislative introdotte dalla riforma Cartabia con riguardo alle "ordinanze definitorie" presentino criticità prevalenti rispetto alle implicazioni potenzialmente positive. La mancanza di efficacia di giudicato, la duplicazione delle fasi processuali dovuta alla reclamabilità e la potenziale incertezza applicativa minano l'efficacia di questi strumenti come veri e propri acceleratori di giustizia.
Invece di introdurre provvedimenti che definiscono il giudizio senza raggiungere la stabilità del giudicato, forse sarebbe stato più opportuno rafforzare i meccanismi di definizione anticipata già esistenti o ispirarsi a modelli che garantiscano una maggiore definitività. L'esempio del codice del processo amministrativo, con la sua capacità di offrire soluzioni più incisive e stabili, suggerisce una possibile via da percorrere. L'obiettivo di rendere la giustizia più celere ed efficiente non può prescindere dalla necessità di garantire certezza del diritto e stabilità alle decisioni giudiziarie.
IL PROCESSO CIVILE IN PILLOLE – Tutto quello che devi sapere dopo la riforma Cartabia
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