Nel complesso panorama della salute mentale, la distinzione tra le figure professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta è spesso fonte di confusione per il grande pubblico. Sebbene entrambe le professioni siano cruciali per il benessere psicologico, esistono differenze sostanziali in termini di formazione, competenze e ambiti di intervento. In Italia, la normativa vigente definisce con precisione i confini e le specificità di questi ruoli, garantendo al contempo la tutela del cittadino e la correttezza nell'esercizio della professione.
Chi è lo Psicologo?
Lo psicologo è un professionista che ha conseguito una laurea magistrale in Psicologia, completato un tirocinio professionalizzante post-laurea, superato l'Esame di Stato e ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale. La sua attività, come definita dall'art. 1 della Legge 56/1989, si articola nell'utilizzo di strumenti conoscitivi e di intervento volti alla prevenzione, diagnosi, abilitazione, riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, con un'attenzione rivolta all'individuo, ai gruppi e alle comunità.
Le attività tipiche dello psicologo includono:
- Diagnosi psicologica: Valutazione delle condizioni psicologiche per comprendere la natura del disagio.
- Sostegno psicologico: Supporto nei momenti di difficoltà, crisi o transizione.
- Promozione del benessere e della salute mentale: Interventi volti a potenziare le risorse individuali e collettive.
- Prevenzione del disagio psichico: Attività mirate a identificare e contrastare i fattori di rischio.
- Ricerca, formazione e consulenza: Applicazione delle conoscenze psicologiche in diversi contesti, come quello clinico, scolastico, lavorativo e sociale.
È fondamentale sottolineare che, sebbene lo psicologo sia in grado di valutare e comprendere il disagio psicologico, non è autorizzato a trattare disturbi psicopatologici attraverso la psicoterapia, a meno che non possieda la specifica specializzazione.

Chi è lo Psicoterapeuta?
Lo psicoterapeuta è uno psicologo o un medico che ha intrapreso un percorso formativo ulteriore e specifico: una scuola di specializzazione in psicoterapia, solitamente della durata di almeno quattro anni, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). L'art. 3 della Legge 56/1989 stabilisce che solo con questa formazione specialistica si acquisisce il titolo abilitante all'esercizio della psicoterapia.
Le competenze dello psicoterapeuta comprendono:
- Trattamento dei disturbi mentali e della sofferenza psichica: Interventi mirati alla cura di patologie e disagi psicologici complessi.
- Cura attraverso il colloquio clinico strutturato: Utilizzo di un modello teorico specifico (come quello cognitivo-comportamentale, psicodinamico, sistemico, umanistico, ecc.) per condurre la terapia.
- Interventi terapeutici a medio-lungo termine: Percorsi di cura che richiedono un impegno prolungato nel tempo.
- Elaborazione profonda del disagio psicologico: Indagine e trasformazione dei fattori che mantengono e cronicizzano la sofferenza.
Come affermato da Abbate (2011), "La psicoterapia è un’area di intervento con finalità di cura, dove coesistono esclusivamente due figure sanitarie: psicologi e medici con specifica preparazione".
Perchè i sintomi peggiorano durante una terapia psicologica?
Diagnosi e Trattamento: Due Atti Distinti
La diagnosi psicologica rappresenta un momento cruciale nell'attività dello psicologo, uno strumento essenziale per comprendere la natura del disagio e orientare l'intervento. Può avere un valore valutativo, orientativo e preventivo. Tuttavia, quando la diagnosi evidenzia un quadro clinico di natura psicopatologica, l'intervento di cura - ovvero la psicoterapia - diventa di competenza esclusiva dello psicoterapeuta.
La normativa chiarisce che "l’attività dello psicologo si pone come abilitativa, riabilitativa e di sostegno, ma non curativa" (Dazzi, 2010, cit. in Abbate, 2011). La "cura", intesa come risposta clinica esperta a una condizione patologica, è riservata a chi ha completato la formazione specifica in psicoterapia.
Due Percorsi Formativi Distinti
Il percorso per diventare psicologo prevede una laurea triennale e una magistrale in Psicologia, seguite da un tirocinio professionalizzante, il superamento dell'Esame di Stato e l'iscrizione all'Albo. Per accedere alla professione di psicoterapeuta, è necessario frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia della durata minima di quattro anni, accreditata e riconosciuta dal MIUR.
Questa formazione specialistica include:
- Formazione teorica approfondita: Studio di uno o più modelli teorici specifici della psicoterapia.
- Esperienza pratica supervisionata: Svolgimento di tirocini clinici sotto la guida di professionisti esperti.
- Approfondimento delle tecniche di intervento: Padronanza degli strumenti e delle metodologie proprie della psicoterapia.
La formazione dello psicoterapeuta è quindi orientata alla clinica e alla cura, integrando e ampliando le competenze acquisite con la laurea in psicologia.

Il Valore della Chiarezza: per la Società e per la Professione
In un settore in cui la terminologia e le competenze possono facilmente generare ambiguità, è imperativo rispettare il principio di trasparenza e correttezza informativa. L'art. 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani impone ai professionisti di comunicare in modo chiaro e veritiero i propri titoli e le proprie competenze, evitando di creare aspettative irrealistiche (art. 5).
Una distinzione netta tra psicologo e psicoterapeuta non solo tutela il cittadino da potenziali offerte ingannevoli, ma favorisce una scelta più consapevole e mirata del percorso di supporto più adatto alle proprie esigenze.
La Dicitura "Specializzando in Psicoterapia"
Un aspetto spesso dibattuto riguarda la corretta dicitura per chi sta svolgendo il percorso di specializzazione in psicoterapia. È importante chiarire che "specializzando in psicoterapia" è una formula linguisticamente corretta e legalmente ammissibile. Il termine "specializzando" indica una persona che si sta specializzando, e non ha necessariamente un valore accademico o professionale riservato. Questa dicitura può essere utilizzata da chiunque stia frequentando un percorso di specializzazione, che sia in psicoterapia, in un master o in un altro corso di formazione post-laurea.
Ad esempio, uno psicologo può legittimamente affermare di essere "psicologo specializzando in psico-oncologia" senza incorrere in violazioni legali o deontologiche. La dicitura comunica una verità sul proprio percorso formativo.
Tuttavia, la formula "psicoterapeuta in formazione" è considerata ambigua e deontologicamente scorretta. Essa potrebbe indurre a pensare che la persona abbia già acquisito il titolo di psicoterapeuta e stia semplicemente continuando la sua formazione, il che non è vero. È come affermare "psicologo in formazione", un'espressione priva di significato, poiché tutti gli psicologi sono in costante aggiornamento e formazione.

La Pratica Clinica dello Specializzando
Durante il percorso di specializzazione in psicoterapia, gli allievi sono tenuti a svolgere attività clinica sotto stretta supervisione. La formazione pratica è parte integrante dei programmi didattici, con un numero significativo di ore dedicate al tirocinio in strutture accreditate. L'obiettivo è permettere all'allievo di confrontarsi con la complessità della domanda dell'utenza e di acquisire esperienza diagnostica e di intervento.
L'art. 8 del Decreto 11 dicembre 1998 n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere almeno di 100 ore annuali, dedicate al tirocinio. L'esame di specializzazione, inoltre, prevede la presentazione e l'analisi di casi clinici trattati sotto supervisione.
Pertanto, lo specializzando, pur potendo esercitare la psicoterapia, può farlo solo ed esclusivamente sotto la supervisione di un didatta qualificato. Egli opera come allievo in formazione, e non può definirsi psicoterapeuta. Qualora si presentasse come tale, violerebbe gli articoli 8, 24 e 39 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che riguardano l'esercizio abusivo della professione, la corretta informazione sulle prestazioni e la presentazione accurata della propria formazione.
Inoltre, definirsi "psicoterapeuta in formazione" potrebbe configurare un illecito amministrativo (precedentemente reato depenalizzato di usurpazione di titoli ed onori, art. 498 C.P.), in quanto si utilizzerebbe una dicitura impropria e fuorviante rispetto alla normativa vigente. La legge italiana tutela il cittadino garantendo che solo professionisti legalmente abilitati possano esercitare determinate professioni o utilizzare specifici titoli.
Conclusione
In sintesi, psicologo e psicoterapeuta sono due figure professionali distinte, ciascuna con un percorso formativo e un ambito di intervento specifici. Lo psicologo è esperto nella valutazione, nel sostegno e nella promozione del benessere psicologico. Lo psicoterapeuta, avendo completato una formazione specialistica post-laurea, è abilitato alla cura dei disturbi psicopatologici attraverso la psicoterapia. La corretta comprensione di queste differenze è fondamentale per garantire una scelta informata e per assicurare un esercizio professionale etico e trasparente, a beneficio di tutta la società.
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