I recenti eventi che vedono protagonisti giovani intenti in raduni notturni, spesso sfocianti in schiamazzi e atti vandalici, sollevano questioni urgenti relative al disturbo della quiete pubblica e alla tutela dei diritti dei cittadini. La crescente frequenza di tali episodi, segnalati alle forze dell'ordine, evidenzia un disagio diffuso tra i residenti, le cui lamentele quotidiane riguardano criticità ormai consolidate, ma che si manifestano con una violenza e un'incontrollabilità crescenti.

La Tutela del Diritto alla Salute e alla Proprietà: La Pronuncia della Cassazione
La problematica degli schiamazzi notturni e del conseguente disturbo della quiete pubblica ha trovato un importante punto di riferimento nella recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. [numero non specificato nel testo fornito]. In questo caso, la Corte ha affrontato la questione del risarcimento dei danni patiti dai cittadini a causa degli schiamazzi notturni. La controversia riguardava gli schiamazzi provocati dai clienti di esercizi commerciali situati nella via di residenza degli attori, i quali avevano richiesto l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni e la condanna del Comune.
La sentenza sottolinea come la tutela del privato si estenda al diritto alla salute, costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale (art. 32 della Costituzione), ma anche al diritto alla vita familiare (convenzionalmente garantito dall'art. 8 della CEDU) e alla proprietà (che rimane un diritto soggettivo pieno fino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l'affievolimento). Tali diritti possono essere lesi dalle immissioni intollerabili, nella specie acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile.
La Corte ha altresì evidenziato che la stessa pubblica amministrazione è tenuta a osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, aderendo al principio del neminem laedere. Di conseguenza, l'ente pubblico può essere condannato sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2051 c.c.) sia all'adozione di provvedimenti idonei a far cessare le immissioni intollerabili.
La Legge Cartabia e la Modifica dell'Art. 659 c.p.
Un ulteriore elemento di riflessione è rappresentato dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, nota come "legge Cartabia", che ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi per l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari. In esecuzione di tale delega, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato l'art. 659 del codice penale, relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
L'art. 659 c.p. nella sua nuova formulazione prevede:
- Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
- Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Questa modifica ha introdotto il regime della procedibilità a querela di parte per il reato di disturbo della quiete pubblica, salvo le eccezioni previste. Tale cambiamento ha suscitato interpretazioni divergenti e dibattiti in seno alla giurisprudenza.
La Procedibilità nella Riforma Cartabia - Lex&Love
Interpretazioni Giurisprudenziali sulla Procedibilità
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa più volte sulla portata e le implicazioni della modifica apportata all'art. 659 c.p.
Una prima sentenza [1] successiva all'entrata in vigore della legge Cartabia ha affrontato il caso di un locale da cui provenivano emissioni sonore e schiamazzi. La Cassazione ha precisato che il reato in contestazione non era interessato dalle modifiche, poiché le emissioni sonore provenivano da un locale in cui si ascoltava musica, configurandosi quindi un "ritrovo" nel senso più ampio del termine, per il quale permane la procedibilità d'ufficio.
Un'altra sentenza [2] ha riguardato la condanna del gestore di un bar-caffetteria per disturbo del riposo altrui a causa degli schiamazzi della clientela e dei rumori delle apparecchiature. In questo caso, si è discusso dell'applicabilità del favor rei per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice.
Successivamente, una terza sentenza della Cassazione [4], relativa a un caso di segnalazione di rumori molesti provenienti da un bar-caffetteria, ha ribadito che il reato, procedibile d'ufficio al momento della commissione, era divenuto procedibile a querela a decorrere dal 30 dicembre 2022. La Corte ha specificato che il fatto non rientrava nelle eccezioni al nuovo regime di procedibilità a querela, in particolare non configurandosi un fatto "avente ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici".
Il Contrasto Interpretativo e la Relazione Illustrativa
Il contrasto interpretativo sembra emergere dall'analisi della relazione illustrativa al decreto legislativo 150/2022. In essa si legge che l'intervento rende procedibile a querela la contravvenzione di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone "nelle sole ipotesi, previste dal primo comma, in cui la contravvenzione costituisce un reato contro la persona, essendo l’offesa diretta verso “le persone” e, in particolare, verso beni personali facenti capo a individui determinati: le loro occupazioni (intellettuali o manuali) e il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne)". La relazione aggiunge che gli obiettivi di efficienza del sistema processuale rendono opportuno condizionare l'azione penale alla presentazione di una querela quando, in casi ricorrenti, come il disturbo arrecato da un condizionatore rumoroso o da rumori provenienti da un appartamento occupato da studenti all'interno di un condominio, l'offesa sia diretta verso individui determinati.
Tuttavia, è importante ricordare che la relazione illustrativa non ha efficacia cogente. L'interpretazione letterale del testo normativo, unita alle diverse pronunce giurisprudenziali, pone interrogativi sulla corretta applicazione della norma.
La Ratio del Reato di Disturbo della Quiete Pubblica
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche dopo la modifica della legge Cartabia, ha continuato a delineare la ratio e l'ambito del reato di cui al primo comma dell'art. 659 c.p.
Una sentenza del 2023, a proposito di rumori condominiali, ha confermato che i rumori devono avere una tale diffusività da essere potenzialmente idonei a essere risentiti da un numero indeterminato di persone, pur se concretamente solo taluna se ne lamenti. Non sono necessarie né la vastità dell'area interessata, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto come un condominio.
Ancora più esplicitamente, nel 2024, la Cassazione ha precisato che il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione è lo svolgimento delle attività e del riposo delle persone da indiscriminate attività di disturbo. Tali attività di disturbo, tuttavia, non possono essere identificate in un singolo soggetto, bensì in un numero indeterminato di persone, le quali soltanto consentono di individuare un pregiudizio inferto all'ordine pubblico nella specifica accezione della pubblica quiete.

Una Proposta Interpretativa per un Quadro Armonico
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, appare opportuno proporre una soluzione interpretativa che tenti di conciliare le diverse posizioni. Si ritiene che la distinzione tra rumori molesti contro le persone e rumori contro spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, pur accomunati nella fattispecie generale, possa costituire la chiave di volta per un'interpretazione coerente.
In quest'ottica, si propone che l'ipotesi del primo comma dell'art. 659 c.p. sia oggi perseguibile a querela quando il rumore sia causato da fonte "privata" e sia potenzialmente idoneo a arrecare disturbo solo a un numero ristretto di persone, anche se non determinate ma determinabili. In tal modo, si può parlare di "reato contro la persona" come prescritto dalla legge delega.
Al contrario, il reato dovrebbe continuare a essere perseguibile d'ufficio qualora il rumore provenga da attività pubbliche o aperte al pubblico e sia idoneo, per la sua entità e diffusività, ad arrecare disturbo alla quiete pubblica, ossia a un numero indeterminato di persone. Questa interpretazione rispecchia la ratio originaria del reato, volto a tutelare l'ordine pubblico nella sua accezione di pubblica quiete.
L'Art. 659 c.p. come Deterrente all'Inquinamento Acustico
È fondamentale sottolineare come il reato di cui all'art. 659 c.p. rappresenti, nella realtà attuale, l'unico vero deterrente contro l'inquinamento acustico, considerando che la legge specifica di settore (legge 26 ottobre 1995, n. 447) prevede principalmente sanzioni amministrative.
In attesa di un intervento legislativo che possa chiarire definitivamente la portata della norma, all'interprete incombe il dovere di scegliere l'interpretazione che maggiormente rispecchia i valori della Costituzione, la quale, dopo le modifiche della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, sancisce all'art. 2 il principio di solidarietà politica, economica e sociale.