Molestia o Disturbo alle Persone: Analisi del Reato ai Sensi dell'Art. 660 c.p.

Il reato di molestia o disturbo alle persone, disciplinato dall'articolo 660 del Codice Penale italiano, rappresenta una fattispecie criminosa volta a tutelare la quiete privata e, per estensione, la pubblica tranquillità. La sua configurazione giuridica e le sue implicazioni pratiche sono state oggetto di numerose interpretazioni da parte della giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, che ha contribuito a definirne i contorni e i limiti.

La Natura del Reato di Molestia o Disturbo

L'articolo 660 c.p. punisce chiunque, mediante condotte petulanti o per altro biasimevole motivo, arreca a taluno molestia o disturbo. La giurisprudenza ha chiarito che la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata.

Concetto di quiete privata e pubblica tranquillità
Questo significa che, pur tutelando l'interesse individuale alla tranquillità, la norma ha una finalità più ampia di mantenimento dell'ordine pubblico, considerando l'astratta possibilità che il turbamento della quiete possa sfociare in reazioni violente o in disordini sociali.

La norma tutela, dunque, un bene giuridico che, sebbene individualmente focalizzato sulla quiete privata, ha una ricaduta sull'ordine pubblico. L'interesse privato riceve una protezione soltanto riflessa, poiché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate.

La Petulanza e il Biasimevole Motivo

Gli elementi chiave per la configurazione del reato sono la "petulanza" o un "altro biasimevole motivo". La petulanza è stata definita come un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Si tratta di un atteggiamento di chi insista nell'interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa.

L'ulteriore elemento, il "biasimevole motivo", indica una finalità riprovevole che ispira la condotta molesta. Non è sufficiente che la condotta sia oggettivamente molesta; deve essere accompagnata da petulanza o altro motivo biasimevole. L'esercizio di un proprio diritto, se esercitato in modo da rivelare uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto per biasimevole motivo, può integrare il reato. Tuttavia, non è sufficiente che la condotta sia oggettivamente "fastidiosa" o "irritante"; deve esserle impressa una caratteristica di biasimevolezza senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio di un preteso diritto.

Distinzione tra Molestia e Altri Reati

È fondamentale distinguere il reato di molestia dall'ipotesi di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e dal reato di ingiuria (art. 594 c.p.).

Molestia vs Atti Persecutori (Stalking)

Il discrimen tra il delitto di atti persecutori e il reato di molestie è costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta. Si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita. Al contrario, sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. qualora le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato, senza raggiungere la gravità e la pervasività richieste per lo stalking.

Diagramma comparativo: Molestia vs Atti Persecutori

In sintesi, mentre l'art. 660 c.p. tutela la quiete privata da disturbi petulanti o per biasimevole motivo, l'art. 612-bis c.p. interviene quando la condotta reiterata causa un vero e proprio assillo e un grave turbamento psicofisico nella vittima. La contravvenzione di molestie o disturbo alle persone è, pertanto, una fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori.

Molestia vs Ingiuria

Non sussiste un rapporto di specialità tra il reato di molestia e quello di ingiuria, data la diversità dei beni giuridici tutelati. Il reato di ingiuria, pur potendo talvolta realizzarsi attraverso condotte moleste, tutela l'onore e il decoro della persona. La molestia, invece, mira a prevenire l'offesa alla quiete privata e la turbativa della pubblica tranquillità. Un'unica condotta può, in alcuni casi, integrare entrambi i reati.

La Configurabilità del Reato: Azione Singola o Reato Abituale

Il reato di molestia o disturbo alle persone, pur non avendo natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione, richiede che tale condotta sia particolarmente sintomatica dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice. Infatti, il reato di cui all'art. 660 c.p. può essere realizzato anche per mezzo di una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza.

Reato di molestie o disturbo alle persone. Di che reato si tratta?

Tuttavia, è necessario che si verifichi un'effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata, a prescindere dal suo contenuto. La pluralità di azioni di disturbo può costituire un elemento rafforzativo, ma non è sempre indispensabile per la configurabilità del reato.

Mezzi di Commissione e Luoghi

La giurisprudenza ha esteso l'interpretazione dei mezzi di commissione del reato. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 c.p., al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione - tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza - di voci e suoni imposti al destinatario senza alcuna possibilità di sottrarsi all'immediata interazione con il mittente, se non dismettendo l'uso del telefono. Pertanto, rientra in tale fattispecie qualunque fatto commesso attraverso il mezzo del telefono, in quanto ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita.

Per quanto concerne i luoghi, ai fini della configurabilità del reato, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni.

Elementi Soggettivi e Esclusione della Punibilità

Il reato di cui all'art. 660 c.p. richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Il dolo richiesto sussiste anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, ma in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo, con specifico malanimo o dispetto per un qualsiasi biasimevole motivo.

Tuttavia, non è configurabile il reato allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione «per petulanza o altro biasimevole motivo» alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto. In questi casi, la speciale causa di non punibilità della «ritorsione» può trovare applicazione.

Esercizio del Diritto di Espressione e Corteggiamento

L'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero, per spiegare la propria funzione scriminante in relazione al reato di molestia o disturbo delle persone, deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalità petulanti.

Il continuo e insistente corteggiamento, chiaramente non gradito, di una persona, che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate, realizza l'elemento materiale del reato di cui all'art. 660 c.p., in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza.

Illustrazione di un corteggiamento insistente e non gradito

Procedibilità e Remissione di Querela

La contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. è procedibile d'ufficio. Ciò significa che il pubblico ministero può avviare l'azione penale anche senza una querela di parte. La remissione di querela, pertanto, non produce effetti per il reato di molestia o disturbo alle persone. Questo è dovuto al fatto che il legislatore ha inteso tutelare, oltre alla quiete privata, la tranquillità pubblica, avuto riguardo agli effetti che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione.

Il Concetto di Aggressività e il Danno

Sebbene il termine "aggressività" possa avere diverse accezioni, anche non patologiche, nel contesto del diritto penale la condotta deve essere valutata in termini di reale interferenza nella sfera altrui. L'aggressività, intesa come comportamento diretto a causare danno, è un concetto polisemico. Tuttavia, nel reato di molestia, ciò che rileva è la condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e di relazione, e non necessariamente un'intenzione di causare un danno grave o un disturbo psichico profondo.

La valutazione del danno non patrimoniale, laddove ne venga richiesta la liquidazione, è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice, censurabili in sede di legittimità solo se difettino totalmente di giustificazione o si discostino macroscopicamente dai dati di comune esperienza o siano radicalmente contraddittori.

La Sociopatia e il Disturbo Antisociale di Personalità

È importante notare che il termine "sociopatia" o "psicopatia" si riferisce a disturbi della personalità, come il Disturbo Antisociale di Personalità (ASPD), che presentano caratteristiche di disprezzo per le regole e i diritti altrui, manipolazione, inganno e mancanza di empatia. Questi disturbi sono distinti dal reato di molestia, sebbene alcuni comportamenti associati ai disturbi antisociali possano, in determinate circostanze, integrare la fattispecie di cui all'art. 660 c.p. se presentano gli elementi tipici della petulanza o del biasimevole motivo. La diagnosi di questi disturbi è complessa e richiede una valutazione clinica specialistica, non potendo essere equiparata alla semplice commissione di un reato di molestia.

Schema che illustra la differenza tra disturbo di personalità e reato

In conclusione, il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) è una contravvenzione che tutela la quiete privata e la pubblica tranquillità da condotte petulanti o ispirate da biasimevole motivo. La sua configurazione richiede un'effettiva intrusione nella sfera altrui, e la sua distinzione da altre fattispecie come gli atti persecutori o l'ingiuria si basa sulla gravità delle conseguenze e sui beni giuridici tutelati.

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