La valutazione idiografica, intesa come l'analisi del progresso individuale di uno studente in relazione alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento iniziali, rappresenta un pilastro fondamentale nell'ambito dell'inclusione scolastica. Questo approccio, che si contrappone alla valutazione criteriale (nomotetica) basata su parametri predefiniti, pone l'accento sulla crescita personale e sul percorso unico di ciascun alunno, specialmente per coloro che presentano disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA). L'Italia ha compiuto significative evoluzioni legislative e pedagogiche in questo campo, trasformando radicalmente il proprio sistema educativo per garantire un'istruzione equa e personalizzata.

La Nascita dell'Inclusione: Dalle Scuole Speciali all'Integrazione
Storicamente, la risposta alla disabilità in ambito educativo si è concretizzata nella creazione di scuole speciali, concentrate prevalentemente nei capoluoghi di provincia. Questo modello segregazionista ha subito una profonda revisione in Italia a partire dai primi anni Settanta. La legge 30 marzo 1971, n. 118, ha segnato un punto di svolta, promuovendo una maggiore integrazione. Sulla scia di questa normativa, una Commissione di studio presieduta dalla senatrice Franca Falcucci ha posto le basi per la legge 4 agosto 1977, n. 517. Quest'ultima ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, sopprimendo le scuole e le classi speciali, le classi differenziali e gradualmente anche gli istituti per i "minorati" gravi. La legge 517/1977, all'articolo 2, sanciva che "la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati". Questo processo di integrazione ha affermato l'Italia come un modello educativo apprezzato a livello internazionale.
La legge 517/1977 riguardava inizialmente la scuola dell'obbligo (elementare e media). Per l'istruzione superiore, fu necessaria la Sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale per consentire i primi inserimenti di studenti con disabilità a partire dall'anno scolastico 1987-1988. La Corte dichiarò incostituzionale l'affermazione della legge 118/1971 secondo cui la frequenza dell'istruzione superiore da parte di ragazzi con disabilità dovesse essere solo "facilitata", sottolineando invece che "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazioni".
Il quindicennio 1977-1992 si è concluso con la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Questa norma è ancora oggi il riferimento cardine per i diritti delle persone con disabilità, dalla nascita all'età adulta, sebbene sia stata successivamente rivista dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 32. Nella legge-quadro del 1992, l'espressione "portatore di handicap" è stata sostituita da "persona handicappata", un cambiamento terminologico che riflette una maggiore attenzione alla persona piuttosto che alla sua condizione. Il 53° Rapporto Censis del 2019 ha evidenziato come l'inclusione sia una costruzione complessa, paragonabile a "muretti a secco", metafora di una realtà ricca di iniziative promosse da una società civile attiva nel sostegno alle persone con disabilità.
La Valutazione Individualizzata: Il Cuore dell'Inclusione
La distinzione tra alunni con disabilità e gli altri, stabilita nella legge 104/1992, è stata confermata da tutte le normative successive e costituisce tuttora il fondamento della valutazione degli alunni con disabilità nei diversi gradi scolastici. Il principio della valutazione individualizzata trova piena espressione nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), in particolare all'articolo 318. Il comma 4 dell'articolo 318 stabilisce che "la valutazione degli alunni handicappati è effettuata dal collegio dei docenti, anche in relazione alle disabilità e alle carenze da essi riportate".
Anni dopo, i criteri di valutazione degli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, anticipati dalla legge 104/1992 e dal D.Lgs. 297/1994, sono stati confermati dal DPR 23 luglio 1998, n. 323. Questo decreto, attuativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ha specificato che la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, "predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti". I tempi più lunghi per le prove scritte e il colloquio, previsti dall'articolo 16 della legge 104/1992, non devono di norma eccedere i giorni stabiliti dal calendario degli esami, salvo casi eccezionali e motivati dalla gravità della situazione.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) emerge come documento centrale per la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità. Dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1987 alla legge-quadro del 1992, il criterio fondamentale nella valutazione degli alunni in situazione di disabilità è il loro progresso in relazione alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Questo principio si ritrova anche in ambito tecnico, dove il "criterio riferito al sé" si basa sul confronto delle prestazioni del singolo alunno rispetto alla sua situazione di partenza.

La valutazione idiografica è incentrata sul confronto diacronico tra la situazione iniziale e gli esiti conseguiti. Diversi esperti suggeriscono di privilegiare inizialmente la valutazione idiografica per poi dare progressivamente più spazio a quella criteriale. Per la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, il criterio più coerente con quanto indicato nel PEI è appunto quello idiografico, ovvero "riferito al sé".
La Certificazione delle Competenze e le Prove Nazionali
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha innovato significativamente il tema della certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e, più in generale, la valutazione degli alunni con disabilità. Nell'articolo 11 del D.Lgs. 62/2017, si prevede che la valutazione degli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992 sia "riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte". I docenti, sia nell'ammissione alla classe successiva sia all'Esame di Stato, perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del D.Lgs. 297/1994.
Per quanto concerne la partecipazione alle prove nazionali INVALSI, l'articolo 11 del D.Lgs. 62/2017, come richiamato dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 2017, n. 249, stabilisce che "le prove di italiano, matematica e inglese sono predisposte dall'INVALSI". Le prove differenziate ed equivalenti, previste dalla legge 104/1992, sono state riconfermate. Esse si basano sugli obiettivi indicati nel PEI e, salvo casi di particolare gravità, consentono il conseguimento del "diploma di licenza media". Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La nota esplicativa del MIUR del 10 ottobre 2017, n. 1865, ribadisce questi concetti.
Nel caso in cui l'alunno non consegua il diploma, viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi.
L'Inclusione nella Scuola Secondaria di Secondo Grado e gli Esami di Stato
Relativamente alla valutazione degli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, il D.Lgs. 62/2017 non introduce novità sostanziali rispetto alle normative precedenti. Si riafferma quanto stabilito nell'articolo 318 del D.Lgs. 297/1994, ovvero la possibilità di percorsi didattici differenziati, non corrispondenti agli insegnamenti globalmente impartiti. La decisione sulla tipologia di percorso discende dal parere espresso dalla commissione d'esame e dai genitori, con la possibilità di procrastinare la decisione per acquisire dati più precisi. La comunicazione scritta alla famiglia della decisione del consiglio di classe è obbligatoria. In caso di diniego dei genitori, l'alunno non può essere considerato in condizione di disabilità ai fini della valutazione. Il Decreto Ministeriale del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), 1° agosto 2023, n. 153, prevede che gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati possano rientrare in un percorso didattico personalizzato e, quindi, per "obiettivi minimi", su richiesta dei genitori.
Il D.Lgs. 62/2017 conferma le disposizioni relative agli alunni con disabilità che sostengono l'esame di Stato conclusivo dell'istruzione superiore, contenute nel Regolamento 323/1998. L'articolo 10 dell'Ordinanza ministeriale 22 marzo 2024, n. 55, specifica che entro il 15 maggio 2024 il consiglio di classe elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 62/2017, che costituisce il riferimento per la commissione d'esame. Questo criterio, sancito nel Regolamento 323/1998 e confermato in tutte le normative successive, attribuisce al consiglio di classe il ruolo di indicare alla commissione d'esame le tipologie delle prove, il supporto dell'insegnante di sostegno e le caratteristiche delle prove equipollenti. L'insegnante di sostegno agisce come figura di aiuto, non come membro della commissione, e la sua funzione deve essere indicata nel documento del 15 maggio.
IL RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO
Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte prove non equipollenti sulla base del PEI differenziato o che non partecipano all'esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo.
L'E-Portfolio e la Valutazione delle Competenze
Le Linee guida per l'orientamento adottate dal MIM con D.M. 22 dicembre 2022, n. 201, pongono l'accento sull'importanza dell'E-portfolio orientativo personale delle competenze. La scuola ha il compito di "aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale", promuovendo lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio progetto di vita. Si ritiene che, anche per gli studenti con disabilità che conseguono solo l'attestato di credito formativo, debba essere predisposto l'e-portfolio, sulla base del PEI differenziato.
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e la Valutazione Idiografica
Il panorama dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ha visto una significativa evoluzione normativa e culturale in Italia. Fino agli inizi del XXI secolo, il problema è stato sottovalutato, con una scarsa conoscenza anche in ambito clinico. La fondazione dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) nel 1997 ha avviato un percorso di sensibilizzazione, culminato nel 2010 con la legge 170, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
La legge 170/2010 descrive quattro disturbi specifici di apprendimento: dislessia (difficoltà nella lettura accurata e fluente), disgrafia (disturbo specifico della grafia), disortografia (difficoltà nell'ortografia) e discalculia (difficoltà nel calcolo). Questi disturbi, di origine neurobiologica, interessano domini cognitivi specifici e, se non affrontati con interventi adeguati, possono avere conseguenze pervasive.

La diagnosi dei DSA viene effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici del Servizio Sanitario Nazionale e comunicata dalla famiglia alla scuola. L'articolo 5 della legge 170/2010 sancisce il principio della personalizzazione e l'utilizzo di "forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico" che tengano conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti con DSA. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) rappresenta il riferimento essenziale per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni con DSA.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 affronta la valutazione degli alunni con DSA negli articoli 11 (primo ciclo) e 20 (secondo ciclo). Nell'esame di Stato, gli studenti con DSA possono usufruire di tempi più lunghi e di strumenti compensativi previsti dal PDP. Le prove nazionali INVALSI richiedono l'adozione di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. La sottocommissione adotta criteri che tengono conto delle competenze acquisite sulla base del PDP, privilegiando la sostanza alla forma. Le prove scritte possono essere svolte con l'ausilio di dispositivi per l'ascolto di testi registrati in formato "mp3" o con la lettura dei testi da parte di un componente della commissione.
Per gli alunni con DSA esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, vengono predisposte prove differenziate, non equipollenti, finalizzate al rilascio dell'attestato di credito formativo. In caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.
La Valutazione Idiografica nel Contesto dei DSA
Per gli alunni con DSA, la valutazione idiografica assume un'importanza cruciale. Essa permette di monitorare il progresso individuale rispetto agli obiettivi del PDP, tenendo conto delle strategie compensative e dispensative adottate. Il PDP stesso è un documento che si basa su un'analisi idiografica delle esigenze dello studente, definendo gli obiettivi personalizzati e le modalità di valutazione.
Gli insegnanti devono predisporre compiti chiari ed essenziali, fornire indicazioni sullo svolgimento delle verifiche e preferire prove orali a quelle scritte, incoraggiando la comunicazione visiva e l'uso di supporti informatici. È fondamentale ricordare che un disturbo specifico dell'apprendimento non è una malattia né un deficit intellettivo, ma un "diverso neurofunzionamento del cervello".

L'Approccio Erickson e la Valutazione Idiografica
La casa editrice Erickson, nota per i suoi strumenti di valutazione e supporto educativo, offre test accuratamente selezionati con solide basi teoriche e ottime proprietà psicometriche. Test come il TDE - Test del Disegno dell’Elefante sono esempi di strumenti grafici pensati per analizzare capacità cognitive e motorie nei bambini, contribuendo a una valutazione idiografica dello sviluppo.
La Complessa Natura dei Disturbi Alimentari e la Loro Valutazione
Sebbene non direttamente collegati alla valutazione idiografica nel contesto scolastico, i disturbi alimentari come l'anoressia e la bulimia, descritti in profondità nel materiale fornito, evidenziano la complessità della valutazione individuale in ambiti clinici e psicologici. Questi disturbi, caratterizzati da un rifiuto del cibo o da abbuffate compulsive e comportamenti compensatori, richiedono un approccio multidisciplinare e un'attenta analisi del contesto relazionale e familiare. La valutazione in questi casi si concentra sull'individuo, sulle sue dinamiche interne, sulle sue relazioni oggettuali e sulla sua storia personale, elementi che richiamano, in un'ottica diversa, l'importanza del "riferito al sé" propria della valutazione idiografica.
L'Affido Familiare: Un Contesto di Cura e Sostegno
Infine, l'affido familiare, disciplinato dalla legge 184/1983 e modificato dalla legge 149/2001, rappresenta un intervento temporaneo di aiuto e sostegno a minori che non possono essere accuditi dalla famiglia d'origine. Questo provvedimento si fonda sul diritto del minore ad avere una famiglia e prevede che una famiglia affidataria si impegni ad assicurare risposta ai bisogni affettivi, educativi e di mantenimento del minore. Sebbene non sia una forma di valutazione scolastica, l'affido familiare sottolinea l'importanza di un contesto di cura e supporto personalizzato, un principio che risuona con la filosofia della valutazione idiografica e dell'inclusione.
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