L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, comunemente noto come "Maturità", rappresenta un momento cruciale nel percorso formativo di ogni studente. Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), questo passaggio può presentare sfide uniche, ma è fondamentale sottolineare che il sistema scolastico italiano prevede specifiche tutele e percorsi personalizzati per garantirne il successo formativo e il diritto allo studio. La normativa vigente, in particolare l'Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024, fornisce un quadro dettagliato delle disposizioni per l'ammissione e lo svolgimento delle prove d'esame per i candidati con DSA.
La Diagnosi DSA: Aggiornamento e Validità
Una questione fondamentale riguarda la validità e l'aggiornamento delle diagnosi di DSA. Il Dirigente Scolastico ha evidenziato la necessità che le diagnosi in possesso della scuola non siano eccessivamente datate, soprattutto in vista dell'esame di maturità, poiché è richiesto un aggiornamento al cambio di ciclo. Tuttavia, in alcuni casi, gli specialisti ritengono non necessario aggiornare diagnosi risalenti a periodi precedenti, come quando gli alunni frequentavano le scuole elementari. È importante chiarire che, sebbene la scuola debba disporre di documentazione aggiornata per poter applicare le misure più adeguate, la necessità di un aggiornamento della diagnosi in assenza di un peggioramento significativo delle condizioni cliniche o di un cambiamento nel quadro sintomatologico è un aspetto che può essere discusso con gli specialisti e, se necessario, con gli organi competenti. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, che disciplina i DSA, riconosce che questi disturbi "si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana". Questo implica che la natura dei DSA può essere persistente, e un aggiornamento diagnostico è spesso richiesto per confermare l'attuale quadro clinico e le conseguenti necessità di supporto, soprattutto in transizioni scolastiche significative come il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado e la preparazione all'esame di Stato.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP): Strumento Chiave
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è il documento obbligatorio di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che adotterà nei confronti dell'alunno con DSA per garantirne il successo formativo. Questo piano viene elaborato dal consiglio di classe, tenendo conto della diagnosi funzionale, delle caratteristiche individuali dello studente e delle indicazioni fornite dalla famiglia. Il PDP deve essere discusso e approvato dai genitori, i quali devono poter leggere con calma e attenzione il documento prima di apporvi la propria firma, avendo a disposizione un congruo margine di tempo. Il PDP non è un documento statico, ma deve essere regolarmente monitorato e, se necessario, aggiornato durante il percorso scolastico.
Misure Compensative e Dispensative all'Esame di Stato
L'Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024, in linea con la normativa sui DSA, specifica le tutele previste per i candidati con disturbo specifico dell'apprendimento. Sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, la commissione d'esame individua le modalità di svolgimento delle prove.
Per i candidati con DSA, durante le prove d'esame, è possibile utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e tempi più lunghi di quelli ordinari per le prove scritte. Tra gli strumenti compensativi figurano i dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per garantire la piena comprensione del testo, la commissione può designare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Inoltre, per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
È importante distinguere tra misure compensative e dispensative. Le misure compensative mirano a "compensare" le difficoltà dello studente, fornendo strumenti alternativi per accedere ai contenuti o per esprimere le proprie conoscenze. Ad esempio, il tempo aggiuntivo durante le verifiche può essere considerato una misura compensativa, in quanto permette allo studente di svolgere il compito al proprio ritmo, senza la pressione del tempo che potrebbe ostacolare la sua prestazione. Le misure dispensative, invece, mirano a "dispensare" lo studente da alcune prestazioni che potrebbero risultare particolarmente difficoltose e non funzionali all'accertamento delle sue reali competenze.
In casi di particolare gravità del disturbo, come indicato dalla normativa (in riferimento all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011), è possibile, in corso d'anno, dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte. In sede di esame di Stato, ciò può tradursi nella previsione di una prova orale sostitutiva della prova scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Percorsi Didattici Ordinari e Differenziati
La normativa distingue due percorsi principali per gli studenti con DSA in vista dell'esame di Stato:
Percorso Didattico Ordinario con Dispensa dalle Prove Scritte di Lingua Straniera
Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione d'esame, qualora la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, sottopone questi candidati a una prova orale sostitutiva della prova scritta. Questa prova orale è finalizzata a valutare le competenze linguistiche in modo alternativo, garantendo comunque un accertamento equipollente rispetto alla prova scritta ordinaria.
Percorso Didattico Differenziato
Nei casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, il candidato, su richiesta della famiglia e con l'approvazione del consiglio di classe, che durante il percorso degli studi fosse stato esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e avesse seguito un percorso didattico differenziato, sosterrà prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie. Queste prove sono finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestato di credito formativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017. Per questi candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico.
Le Prove INVALSI e l'Esame di Stato
Le prove INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) sono prove nazionali standardizzate, somministrate in modo oggettivo e uguale per tutti gli studenti. Queste rilevazioni hanno carattere censuario e costituiscono attività ordinaria d'istituto. Sono uno strumento ufficiale utilizzato per misurare periodicamente i livelli di apprendimento degli studenti italiani, definiti a partire dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione.

È fondamentale sottolineare che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017) e, per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017).
Le prove INVALSI sono progettate per misurare l'efficacia educativa del sistema scolastico. La Prova di Italiano verifica la capacità di comprendere testi autentici e la conoscenza della grammatica. La Prova di Matematica valuta le conoscenze fondamentali, la capacità di risolvere problemi e di argomentare. La Prova di Inglese, somministrata separatamente, include attività di lettura e ascolto.
Situazioni Particolari e Iter da Seguire
Richiesta di Permanenza e Ripetenza dell'Anno
Nel caso di uno studente con programmazione differenziata, classe V secondaria di II grado, la cui famiglia chieda la permanenza e quindi la ripetenza dell'ultimo anno al fine di perseguire gli obiettivi del PEI inerenti all'autonomia personale e sociale, la decisione spetta al Consiglio di classe. Occorre elaborare un progetto specifico che giustifichi tale richiesta, documentando le ragioni pedagogiche e didattiche che rendono necessaria la ripetenza per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Assenza alle Prove d'Esame
Se un alunno non si presenta agli esami, la sua situazione viene valutata dalla commissione d'esame. In generale, la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta la non ammissione all'esame e la conseguente necessità di ripetere l'anno scolastico. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), in caso di assenza giustificata (come ad esempio a causa di un intervento chirurgico), la normativa prevede la possibilità di sostenere prove suppletive, qualora queste siano previste e compatibili con le condizioni dello studente. La Legge n. 104/92 e successive integrazioni disciplinano le modalità di recupero e di sostegno per gli studenti con disabilità che si trovino in situazioni di impedimento.
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Sospetto di DSA e Percorsi Diagnostici
Qualora i docenti riscontrino difficoltà significative nell'apprendimento di uno studente, nonostante capacità cognitive adeguate, e in assenza di patologie neurologiche o deficit sensoriali, devono consigliare alla famiglia di affrontare un percorso diagnostico. La scuola ha il dovere di comunicare alla famiglia il sospetto di DSA, esplicitando la tipologia delle difficoltà incontrate, al fine di orientare verso una valutazione specialistica.
Riferimenti Normativi e Documenti Utili
Per una comprensione completa delle procedure e delle tutele relative all'esame di Stato per gli studenti con DSA, è utile fare riferimento ai seguenti documenti normativi e ministeriali:
- Ordinanza Ministeriale del 22 marzo 2024 n. 55
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)
- D.M. 12 luglio 2011 e Linee guida allegate (n. 5669 del 2011)
- D. Lgs. 62/2017
- DPR 22.6.2009, n. 122 - Regolamento valutazione
- Decreto Ministeriale 741/2017
- Decreto Ministeriale 742/2017
- Nota prot. 1865/2017 e successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018
Questi documenti forniscono il quadro di riferimento normativo e operativo per garantire che l'esame di Stato sia un'occasione di reale valutazione delle competenze e non un ostacolo insormontabile per gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. La collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti è fondamentale per costruire percorsi di successo formativo e per assicurare che ogni studente possa raggiungere il proprio pieno potenziale.